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Ammissibile l’istanza di accertamento di conformità anche oltre il termine di 90 giorni dalla notifica dell’ordine di demolizione – CGARS sent. 569/2023
Con sentenza n. 569/2023, il C.G.A. rivede il proprio orientamento circa il momento in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà in favore dell’Amministrazione, nel caso di inottemperanza all’ordine di demolizione nel termine di 90 giorni, nonché rispetto al termine entro il quale può essere presentata l’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. 380/2001.
Secondo il precedente orientamento, l’effetto acquisitivo di cui all’art. 31 del Testo Unico edilizia si produceva automaticamente allo scadere del termine di 90 giorni.
Scaduto tale termine, dunque, si riteneva che il proprietario (ormai spogliato del proprio diritto) non fosse più legittimato a presentare l’istanza di sanatoria ex art. 36, né eventualmente a provvedere spontaneamente alla demolizione al fine di evitare conseguenze ulteriori. Ciò nonostante l’art. 36 del medesimo testo unico consenta la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative.
Secondo il C.G.A. un’interpretazione sistematica e conforme ai parametri sovranazionali e costituzionali induce a ritenere che l’effetto acquisitivo in favore dell’Amministrazione si determini soltanto alla conclusione del procedimento sanzionatorio completo di tutte le sue fasi, comprendenti l’atto di accertamento dell’inottemperanza ex art. 31, comma 4, e l’irrogazione della sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis. E’ legittima, pertanto, l’istanza di accertamento di conformità presentata dopo la scadenza del termine di 90 giorni, ma prima della conclusione del procedimento sanzionatorio.