Statuto
Art.1 Denominazione e sede
È costituita, come libera associazione, la “Associazione Avvocati Amministrativisti della Sicilia” con sede in Palermo, via Abela n.10 presso lo studio del Prof. RAIMONDI SALVATORE GIUSEPPE.
Art.2 Finalità
L’Associazione non ha finalità di lucro e svolge la sua azione per la tutela della posizione e degli interessi dell’Avvocato Amministrativista promuovendo e sviluppando tutte le azioni ritenute occorrenti, anche nei confronti degli Organi di Giustizia Amministrativa, delle Pubbliche Amministrazioni, delle Istituzioni nazionali ed europee, degli Organi Costituzionali e delle altre Associazioni Forensi, onde assumere tutte le più idonee e opportune iniziative per assicurare e rendere effettiva la rappresentanza di detti interessi nelle sedi istituzionali giurisdizionali e associative anche attraverso l’adesione ad Organismi Federativi di associazioni su scala nazionale o sovranazionali. L’Associazione, inoltre, promuove iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità nonché il rigoroso rispetto dell’etica e dei principi di solidarietà professionale.
In particolare persegue:
L’Associazione ha carattere apolitico e apartitico ed opera in piena autonomia ed indipendenza.
Art.3 Durata dell’Associazione, esercizio sociale e bilancio
L’Associazione ha durata indeterminata ma può sciogliersi in ogni momento per volontà dell’assemblea straordinaria degli associati o per altre ragioni stabilite dal presente Statuto o dalla legge.
L’esercizio finanziario ha durata annuale a partire dal primo gennaio fino al trentuno dicembre. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo procede alla compilazione del conto consuntivo che resterà depositato in libera visione agli associati presso la sede sociale per almeno 5 giorni prima della data fissata per l’Assemblea che l’approva.
L’eventuale avanzo di gestione verrà accantonato per essere utilizzato in future attività sociali.
Art.4 Associati
Possono aderire all’Associazione tutti gli Avvocati iscritti negli Albi degli Ordini Forensi che esercitano, da almeno tre anni e prevalentemente nel territorio della Sicilia, la propria attività professionale con specifico riferimento al diritto amministrativo e cioè con riconosciuta, acclarata e preminente scelta professionale in tale settore e che siano stati preventivamente ammessi all’Associazione, dietro domanda, dal Consiglio Direttivo.
Requisito per l’ammissione è l’aver connotato l’esercizio della propria attività ai principi di competenza, professionalità, decoro e diligenza.
Possono aderire, altresì, sempre con le stesse modalità di cui al comma precedente, gli Avvocati e Procuratori dello Stato operanti presso le Avvocature Distrettuali dello Stato sedenti nel territorio della Regione siciliana, gli Avvocati degli uffici legali degli Enti Pubblici, iscritti negli appositi elenchi speciali, che esercitano attività forense prevalentemente davanti agli Organi della Giustizia Amministrativa, nonché gli Avvocati che abbiano conseguito il titolo di specialista in diritto amministrativo ai sensi dell’art. 9 della L. n. 247/2012.
L’adesione all’Associazione è incompatibile con l’iscrizione ad altre associazioni, aventi lo stesso oggetto, nell’ambito del territorio della Regione siciliana.
Art.5 Diritti e doveri degli associati
Gli associati hanno il diritto di partecipare alle riunioni, convegni e manifestazioni organizzate dall’Associazione.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, il cui ammontare caso di necessità, è determinato dal Consiglio Direttivo; peraltro, il Consiglio potrà richiedere il versamento di contributi straordinari.
Art.6 Perdita della qualità di associato
La qualità di associato si perde nel caso di:
Art.7 Mezzi finanziari
Per il raggiungimento dei propri scopi, l’Associazione dispone di un fondo, costituito dai contributi ordinari e straordinari degli Associati, da eventuali donazioni, lasciti, contributi, sovvenzioni, finanziamenti da parte dello Stato, da enti pubblici, da enti privati e da singole persone fisiche.
Art.8 Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
Art.9 L’Assemblea
L’Assemblea è costituita dagli associati in regola con il pagamento delle quote e dei contributi.
L’Assemblea, che si riunisce almeno una volta all’anno, provvede:
L’Assemblea è convocata dal Presidente, ogni qualvolta questo lo ritenga necessario o ne faccia richiesta motivata per iscritto almeno un quinto degli associati e, in ogni caso, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio contabile al fine dell’approvazione del conto consuntivo.
L’avviso di convocazione deve essere inviato agli associati, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare.
Ogni associato dispone di un voto: la delega di voto è ammessa limitatamente ad un solo conferimento di delega per ogni Associato.
L’Assemblea delibera a maggioranza dei presenti. Per le modifiche statutarie, però, sarà necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti all’Assemblea, purché essi costituiscano almeno la metà degli Associati.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente od, in sua mancanza, o nel caso di suo impedimento, dal Vicepresidente. Il Presidente nomina il Segretario dell’Assemblea e, se necessario, due scrutatori.
Le votazioni si svolgono per alzata di mano ovvero per scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno un terzo degli associati presenti.
Le adunanze e le deliberazioni dell’Assemblea debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell’Assemblea.
Art.10 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è costituito dal Presidente e da altri sei membri eletti dall’Assemblea tra gli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere dell’Associazione.
Venendo per qualsiasi motivo a mancare uno o più dei membri del Consiglio, si provvede alla sostituzione per cooptazione; se dovesse invece venir contemporaneamente meno la maggioranza dei membri del Consiglio, si procederà al più presto alla convocazione dell’Assemblea, perché provveda alla sostituzione dei membri mancanti.
Il Consiglio Direttivo, sulla base delle determinazioni dell’Assemblea, adotta i provvedimenti necessari per la concreta attuazione degli scopi associativi e promuove tutte le attività ed iniziative che appaiono all’uopo necessarie od utili. In particolare, cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; fissa gli indirizzi per l’organizzazione di riunioni, conferenze, convegni, manifestazioni in genere;
presiede a tutte le attività associative ed ai rapporti con altri enti, organismi ed istituti, ivi compresa l’eventuale, adesione ad organismi federativi di associazioni su scala nazionale, delibera sull’esclusione e sull’ammissione dei soci; cura l’incremento e lo sviluppo dell’Associazione; compila il bilancio ed i conti consuntivi.
Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne abbia ricevuto richiesta scritta da almeno tre componenti.
L’Avviso di convocazione deve essere recapitato ai membri del Consiglio almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, anche a mezzo fax o posta elettronica, e deve contenere l’indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e l’elenco degli argomenti da trattare. Nei casi urgenti potrà peraltro procedersi alla convocazione telefonica; con un preavviso di 24 ore.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio Direttivo può costituire gruppi di studio composti dagli associati dell’Associazione al fine di approfondire delle tematiche di interesse dell’Associazione stessa.
Art.11 Presidente
Il Presidente è eletto dall’Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione anche in giudizio, ha potere di firma per essa, presiede e convoca il Consiglio Direttivo, curando l’attuazione delle relative deliberazioni senza autonomia decisionale, presiede l’Assemblea degli associati.
Nei casi di particolare urgenza il Presidente, nell’ambito dell’ordinaria amministrazione, può decidere autonomamente, salvo ratifica del Consiglio Direttivo.
Art.12 Vicepresidente
Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli affari a lui delegati dal Presidente.
Nel caso in cui il Presidente dell’Associazione cessi dalle proprie funzioni, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la designazione di un nuovo Presidente.
Art.13 Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, redige i verbali delle sedute del Consiglio e dell’Assemblea curandone la tenuta in appositi registri.
Art.14 Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione tiene il registro contabile, provvede agli incassi, esegue i pagamenti relativi alla ordinaria amministrazione, nonché quelli deliberati, redige e, sottoscrive il rendiconto, ove ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, e tiene la cassa dell’Associazione.
Art.15 Rinvio
Per quanto non previsto dal presente Statuto, sono applicabili le vigenti disposizioni di legge in materia di associazioni non riconosciute.