Ristrutturazione attraverso demolizione e ricostruzione con spostamento del sedime.

Volentieri pubblichiamo l’interessante sentenza n. 422 emanata, ieri 3 giungo 2025, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in ordine all’interpretazione della nozione di ristrutturazione edilizia contemplata dall’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 nella formulazione recentemente modificata dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 (ed applicabile nella Regione Siciliana in virtù del recepimento dinamico disposto all’art. 1 L.R. 10 agosto 2016, n. 16).

L’intervento proposto dagli appellanti consiste nella demolizione di un manufatto sito in un certo terreno e nella successiva edificazione in un distinto terreno e, secondo quanto sostenuto nell’appello, rientrerebbe nella richiamata nozione di “ristrutturazione edilizia” in ragione della prevista possibilità che l’attività di “ricostruzione” avvenga in un diverso “sedime”.

Dopo le innovazioni apportate all’art. 3 co. 1 lett. d) D.P.R. n. 380/2001 dall’art. 10, comma 1, lett. b), n. 2), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 settembre 2020, n. 120 la predetta nozione è stata notevolmente ampliata, non postulando più il rispetto di tutti quei parametri originariamente ritenuti essenziali per la sua configurabilità. La norma, infatti, adesso include nella ristrutturazione edile anche la demolizione e ricostruzione diN. 00928/2023 REG.RIC. edifici esistenti “con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico”.

Donde, l’impossibilità di limitarne il concetto all’ambito perimetrale di un determinato lotto.

Di conseguenza, la riconosciuta possibilità di demolire un fabbricato esistente e di ricostruirlo su un’altra area, ossia su un diverso sedime, non può ritenersi soggetta ai limiti dimensionali del terreno originariamente interessato dalla costruzione da ristrutturare, potendo, dunque, ammettersi la ricostruzione anche altrove, ossia in un diverso lotto, pur sempre nel rispetto delle capacità edificatorie proprie di quest’ultimo.

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